lunedì 6 maggio 2013

L'acquirente inconsapevole di immobili abusivi è sanzionabile

L'acquirente inconsapevole di immobili abusivi è sanzionabile
Una recente sentenza conferma la possibilità di sanzionare un acquirente ignaro, nel caso in cui non si possa procedere a demolizione.

L'acquirente inconsapevole di immobili abusivi è sanzionabile


Sentenza n. 2063 del 30 aprile 2013: il Comune può sanzionare l'acquirente incolpevole nel caso in cui l'immobile abusivo non possa essere demolito, senza alcuna motivazione.
Una sentenza che è l'esatto opposto di quelle pronunciate da altri tribunali, per i quali è necessaria una motivazione specifica per sanzionare un acquirente di immobili abusivi. In questo caso, perché la decisione di non rendere necessaria una motivazione? Secondo il tribunale è irrilevante la consapevolezza o meno dell'acquirente, perché la sanzione viene attivata con riferimenti oggettivi e la stessa procedura normativa non include nessun obbligo di motivazione a carico della Pubblica Amministrazione. .

Tags: abusivismo edilizio, Sentenza n. 2063 del 30 aprile 2013, sanzioni immobili abusivi acquirente,

Ulteriori approfondimenti alla pagina: L'acquirente inconsapevole di immobili abusivi è sanzionabile

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